PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 97 del codice di procedura penale, in materia di difensore di ufficio).

      1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia non è comparso, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile. Se il difensore di fiducia ha abbandonato la difesa, il giudice nomina un difensore di ufficio a norma dei commi 2 e 3».

      2. Dopo il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. Se il difensore di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito o non è comparso, il giudice nomina un altro difensore immediatamente reperibile, iscritto nell'elenco di cui al comma 2. Se il difensore di ufficio nominato ha abbandonato la difesa, il giudice nomina un altro difensore a norma dei commi 2 e 3. La mancata comparizione del difensore di ufficio, senza giustificato motivo o per legittimo impedimento, costituisce illecito disciplinare; il giudice provvede a informare il consiglio dell'ordine forense dell'assenza del difensore di ufficio.
      4-ter. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, qualora il difensore di ufficio non sia stato reperito ovvero non sia comparso, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di

 

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un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni).

      1. All'articolo 161 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Con l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio la persona sottoposta alle indagini ovvero l'imputato sono invitati a nominare un difensore. Qualora la persona sottoposta alle indagini ovvero l'imputato siano privi di difensore, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria provvedono a nominare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 3; in tale caso la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere resa dalla persona sottoposta alle indagini ovvero dall'imputato alla presenza del difensore di ufficio nominato».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).

      1. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente

 

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a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco e all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari.
      1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio.
      2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori di ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria».

      2. All'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. Il difensore di ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti».

Art. 4.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

      1. Il comma 1 dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e

 

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successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore alla soglia di povertà relativa accertata annualmente dall'ISTAT».

      2. Il comma 1 dell'articolo 77 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «1. I limiti di reddito sono adeguati ogni anno in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, della soglia di povertà relativa, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

      3. L'articolo 82 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 82 (L). - (Onorario e spese del difensore). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando i valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti e indennità.
      2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
      3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, contestualmente alla pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio, ovvero del provvedimento conclusivo

 

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della fase di giudizio o del procedimento».

Art. 5.

(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di ordinamento professionale).

      1. All'articolo 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Gli avvocati specialisti, oltre ad essere iscritti all'albo degli avvocati, sono iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti relativo al proprio settore di specializzazione, di cui all'articolo 16».

      2. Dopo l'articolo 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 2-bis. - 1. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista nei rami del diritto individuati dal Consiglio nazionale forense (CNF) secondo modalità stabilite con apposito regolamento, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del CNF, sentite le associazioni forensi.
      2. Il conseguimento del titolo di specialista abilita all'iscrizione nel relativo elenco degli avvocati specialisti tenuto dal Consiglio dell'ordine.
      3. Il titolo di specialista non determina riserva di attività nel relativo settore di specializzazione.
      4. Il titolo di specialista obbliga coloro che lo detengono ad indicarlo nella carta intestata, nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al pubblico e nel mandato professionale.
      5. È vietato l'uso del termine "specialista" o "specializzato" da parte di coloro

 

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che non hanno conseguito il titolo di specialista secondo le modalità indicate nel comma 1».

      3. La lettera a) dell'articolo 14 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituita dalla seguente:

          «a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali degli elenchi degli avvocati specialisti e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi, negli elenchi e nei registri medesimi;».

      4. Dopo il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Per ogni tribunale civile e penale sono inoltre istituiti gli elenchi degli avvocati specialisti, nella misura di uno per ogni settore di specializzazione individuato dal CNF».

      5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Il Consiglio dell'ordine degli avvocati procede, al principio di ogni anno, alla revisione degli albi e degli elenchi di cui ai commi primo e secondo e alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e dei requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti».

 

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Art. 6.
(Disposizioni transitorie).

      1. Gli avvocati che godono di anzianità d'iscrizione all'albo professionale pari ad almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere al consiglio dell'Ordine l'iscrizione in un elenco degli avvocati specialisti.
      2. L'iscrizione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio dell'Ordine previa verifica della prevalenza dell'esercizio dell'attività professionale nel settore prescelto negli ultimi tre anni. Nel settore penale non si tiene conto dell'attività professionale esercitata in qualità di difensore di ufficio.
      3. L'iscrizione di cui ai commi 1 e 2 è altresì deliberata previo parere obbligatorio dell'associazione forense del settore, se esistente.
      4. L'avvocato iscritto in un elenco di avvocati specialisti ai sensi del comma 1 può iscriversi in altro elenco di avvocati specialisti previo conseguimento del titolo di «specialista» nei modi indicati dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge.